Articolo 153 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Dispositivo

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante (1) [121]; c.c. 320, 357].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, [120] ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato [120], ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria [125].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Note

(1) L'ordinamento riconosce all'art. 121 del c.p.la possibilità di nominare un curatore speciale, da parte del giudice per le indagini preliminari, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, ha la facoltà di esercitare il diritto di querela. Da qui si è dedotto la legittimazione del curatore all'esercizio del potere di rimettere querela.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1854/1993

Il vigente codice di rito prevede determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto è disciplinata dal principio generale della libertà delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione è validamente presentata anche se spedita per posta.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1854 del 7 luglio 1993)