Articolo 167 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Estinzione del reato

Dispositivo

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto [198].

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene (1).

Note

(1) L'istituto della sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato, cosiddettasui generis, in quanto determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena. Questa può poi risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. Quando, tuttavia, si verifica l'estinzione del reato, si ricordi che questa comporta la non esecuzione delle pene, ma non l'estinzione degli effetti penali della condanna, di cui si tiene dunque conto ai fini della recidiva.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 30482/2025

La commissione, entro il quinquennio, di un secondo reato che dà luogo a nuova condanna a pena sospesa ai sensi dell'art. 164, ult. comma, c.p., e che dunque non comporta la revoca del beneficio, non impedisce l'estinzione del primo reato ai sensi dell'art. 167 c.p., sussistendo un nesso sistematico tra cause di revoca (art. 168 c.p.) e condizioni ostative all'estinzione (art. 167 c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30482 del 20 giugno 2025)

2Cass. pen. n. 21603/2024

Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21603 del 20 febbraio 2024)

3Cass. pen. n. 5412/2019

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5412 del 25 ottobre 2019)

4Cass. pen. n. 47647/2019

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47647 del 18 aprile 2019)

5Cass. pen. n. 44519/2019

In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. è assoggettabile a revisione, sussistendo l'interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44519 del 15 marzo 2019)

6Cass. pen. n. 19507/2018

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19507 del 23 marzo 2018)

7Cass. pen. n. 17878/2017

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17878 del 7 aprile 2017)

8Cass. pen. n. 3553/2014

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3553 del 23 gennaio 2014)

9Cass. pen. n. 45351/2010

L'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 45351 del 27 dicembre 2010)

10Cass. pen. n. 43835/2008

L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43835 del 25 novembre 2008)

11Cass. pen. n. 584/2000

La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 584 del 3 marzo 2000)

12Cass. pen. n. 1314/1995

Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1314 del 13 luglio 1995)

13Cass. pen. n. 2328/1992

Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilità, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l'obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l'espiazione della pena; ipotesi, quest'ultima, cui non è equiparabile l'eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione condizionale della pena, siano poi decorsi i termini di cui all'art. 167 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2328 del 18 luglio 1992)