Articolo 168 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
Dispositivo
(1)Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo [161].
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. pen. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19369 del 7 maggio 2024)
2Cass. pen. n. 17178/2023
Il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17178 del 15 marzo 2023)
3Cass. pen. n. 6578/2023
Deve dichiararsi erronea la sospensione della prescrizione disposta dal giudice procedente al di fuori dell'ipotesi che la regola ex art. 168-ter cod. pen., in base alla quale, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (ossia a seguito dell'ammissione della probation, e non nella fase antecedente il provvedimento ammissivo) il corso della prescrizione del reato è sospeso.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6578 del 25 gennaio 2023)
4Cass. pen. n. 3717/2023
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod.strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3717 del 24 gennaio 2023)
5Cass. pen. n. 20041/2022
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8- bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20041 del 4 maggio 2022)
6Cass. pen. n. 13747/2021
In tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13747 del 10 febbraio 2021)
7Cass. pen. n. 19226/2020
In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19226 del 4 marzo 2020)
8Cass. pen. n. 13315/2020
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13315 del 27 febbraio 2020)
9Cass. pen. n. 15812/2020
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15812 del 17 gennaio 2020)
10Cass. pen. n. 29639/2016
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina - ivi prevista - che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29639 del 13 luglio 2016)