Articolo 171 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Morte del reo dopo la condanna

Dispositivo

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [c.p.p. [648], [650], estingue la pena (1).

Note

(1) La morte del reo nello specifico comporta l'estinzione delle pene detentive (v.18), delle pene pecuniarie (v.18), di quelle accessorie (v.19) e insieme di tutti gli effetti penali della condanna. Rimangono invece immutate le obbligazioni civili nascenti dal reato, come ad esempio il rimborso delle spese giudiziali, in quanto vengono trasmesse agli eredi, il pagamento delle spese processuali di mantenimento in carcere e l'esecuzione della confisca.Si ricordi poi che in questo caso l'estinzione della pena deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 30406/2016

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30406 del 8 aprile 2016)

2Cass. pen. n. 1/1982

L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1 del 30 marzo 1982)