Articolo 171 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Morte del reo dopo la condanna

Dispositivo

Note

(1) La morte del reo nello specifico comporta l'estinzione delle pene detentive (v.18), delle pene pecuniarie (v.18), di quelle accessorie (v.19) e insieme di tutti gli effetti penali della condanna. Rimangono invece immutate le obbligazioni civili nascenti dal reato, come ad esempio il rimborso delle spese giudiziali, in quanto vengono trasmesse agli eredi, il pagamento delle spese processuali di mantenimento in carcere e l'esecuzione della confisca.Si ricordi poi che in questo caso l'estinzione della pena deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 30406/2016

2Cass. pen. n. 1/1982