Articolo 452 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Disastro ambientale
Dispositivo
(1)Fuori dai casi previsti dall'articolo [434], chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà (2).
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 29901/2018
Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29901 del 18 giugno 2018)