Articolo 216 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Dispositivo

Note

(1) La colonia agricola e la casa di lavoro rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, per quanto riguarda i criteri di scelta si rimanda al disposto dell'articolo218. Si tratta comunque della principale tra le misure applicabili ai delinquenti imputabili e pericolosi, perciò molto affine alla pena detentiva, affinità che attirato forti critiche da parte della dottrina.

(2) Si ricordi che, dal momento che la presunzione di pericolosità è stata abrogata (v.204), l'applicazione della norma è sempre subordinata ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto.

(3) Il nuovo delitto, non colposo, deve ovviamente essere espressione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, caratterizzazione che può desumersi dal fatto che il nuovo reato sia della stessa indole di quello precedentemente commesso.

(4) La norma non chiude tassativamente l'elenco delle ipotesi in cui può procedersi all'applicazione di tale misura di sicurezza, perciò nel tempo sono state sollevate davanti alla Corte Costituzionale numerose questioni di costituzionalità, che però sono state sempre da questa rigettate sulla base della considerazione che la pericolosità sociale del soggetto rappresenta l'unica ragione giustificativa dell'applicazione della misura di sicurezza, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione di carattere funzionale.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 37843/2019

2Cass. pen. n. 49349/2009

3Cass. pen. n. 45474/2008

4Cass. pen. n. 4730/1998

5Cass. pen. n. 301/1987

6Cass. pen. n. 7754/1981

7Cass. pen. n. 3938/1978

8Cass. pen. n. 1762/1973