Articolo 216 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Dispositivo

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (1):

Note

(1) La colonia agricola e la casa di lavoro rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, per quanto riguarda i criteri di scelta si rimanda al disposto dell'articolo218. Si tratta comunque della principale tra le misure applicabili ai delinquenti imputabili e pericolosi, perciò molto affine alla pena detentiva, affinità che attirato forti critiche da parte della dottrina.

(2) Si ricordi che, dal momento che la presunzione di pericolosità è stata abrogata (v.204), l'applicazione della norma è sempre subordinata ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto.

(3) Il nuovo delitto, non colposo, deve ovviamente essere espressione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, caratterizzazione che può desumersi dal fatto che il nuovo reato sia della stessa indole di quello precedentemente commesso.

(4) La norma non chiude tassativamente l'elenco delle ipotesi in cui può procedersi all'applicazione di tale misura di sicurezza, perciò nel tempo sono state sollevate davanti alla Corte Costituzionale numerose questioni di costituzionalità, che però sono state sempre da questa rigettate sulla base della considerazione che la pericolosità sociale del soggetto rappresenta l'unica ragione giustificativa dell'applicazione della misura di sicurezza, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione di carattere funzionale.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 37843/2019

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37843 del 25 giugno 2019)

2Cass. pen. n. 49349/2009

Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49349 del 17 novembre 2009)

3Cass. pen. n. 45474/2008

Una volta che sia stata concessa l'estradizione per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (nella specie colonia agricola), è del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialità, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45474 del 19 novembre 2008)

4Cass. pen. n. 4730/1998

Non comporta l'obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (nella specie essendo stata sostituita alla casa di lavoro la libertà vigilata).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4730 del 2 ottobre 1998)

5Cass. pen. n. 301/1987

È legittima l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della assegnazione ad una casa di lavoro del delinquente abituale sottoposto alla libertà vigilata, in quanto la condizione negativa prevista dell'art. 216, n. 2, cod. pen. riguarda la misura di sicurezza specifica e non le altre misure personali.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 301 del 16 gennaio 1987)

6Cass. pen. n. 7754/1981

Nell'ipotesi prevista dall'art. 216 n. 2 c.p. non necessita che il giudice emetta una nuova dichiarazione di abitualità o di professionalità, ma solo che accerti se il nuovo delitto sia una ulteriore manifestazione della abitualità o professionalità già dichiarata.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7754 del 31 luglio 1981)

7Cass. pen. n. 3938/1978

La condizione che l'art. 216 n. 2 c.p. pone per l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, è che il nuovo delitto non colposo costituisca una ulteriore manifestazione della abitualità, professionalità o, comunque, tendenza dell'imputato a delinquere. La prova della nuova manifestazione di abitualità può essere desunta dalla natura stessa del nuovo delitto, quando questo sia della stessa indole del reato, che diede motivo alla dichiarazione di delinquenza abituale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3938 del 8 aprile 1978)

8Cass. pen. n. 1762/1973

Le norme fondamentali del vigente sistema penale e quelle dell'ordinamento penitenziario non possono dirsi contrarie al senso di umanità, in relazione alla norma dell'art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto dispongono, ai fini rieducativi, di assegnare a case di lavoro o a colonie agricole — ricorrendone i presupposti — anche persone che possono rientrare nella categoria degli inabili al lavoro. È pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 c.p. (con riferimento alla citata norma della Costituzione) in quanto non esclude che gli inabili al lavoro, pur se delinquenti abituali, vengano assegnati a case di lavoro per svolgere, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, quell'attività lavorativa che sia compatibile con le loro condizioni fisiche.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1762 del 6 novembre 1973)