Articolo 218 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Esecuzione
Dispositivo
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionalie quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (1).
Note
(1) Il giudice ha il compito di decidere discrezionalmente tra colonia agricola e casa di lavoro, che si ricordi rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, tanto che è possibile poi modificare il provvedimento senza che ciò comporti un mutamento delnomen jurisdella misura. Tuttavia tale scelta è ancorata all'onere di valutare le attitudini della persona cui il provvedimento si riferisce.