Articolo 221 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachi abituali

Dispositivo

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (1).

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Note

(1) In tali casi il giudice è chiamato a decidere discrezionalmente tra una misura detentiva (casa di cura) e una non detentiva (libertà vigilata), tenendo conto sia della personalità e della condotta del condannato sia delle sue patologie croniche.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 854/1967

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all'accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice - qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni - non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 854 del 6 maggio 1967)