Articolo 221 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ubriachi abituali

Dispositivo

Note

(1) In tali casi il giudice è chiamato a decidere discrezionalmente tra una misura detentiva (casa di cura) e una non detentiva (libertà vigilata), tenendo conto sia della personalità e della condotta del condannato sia delle sue patologie croniche.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 854/1967