Articolo 224 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Minore non imputabile

Dispositivo

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228]-[232].

Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte o] (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore [43] nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo [98] [227] (2).

Note

(1) La pena di morte è stata abolita dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v.17).

(2) A proposito di tali disposizioni è necessario fare delle osservazioni. In primo luogo, il concetto di pericolosità sociale del minore non imputabile ha ricevuto un particolare descrizione normativa dall'articolo 37, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, molto più ristretta di quella fino ad allora praticata. In secondo luogo, si ricordi che la Corte Costituzionale con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 della norme in esame in quanto prevedeva come obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero per almeno tre anni, in un riformatorio giudiziario. A tutt'oggi, dunque, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, in seguito alla entrata in vigore del D.P.R. di cui sopra.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 11541/2020

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11541 del 30 gennaio 2020) Corte cost. n. 1/1971È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 224 comma secondo c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14 il ricovero, per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in modo identico e la prescrizione di pericolosità, basata sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento rispetto al minore di anni 14 per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l'eccezione, sicché la obbligatorietà ed automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l'applicabilità del comma al minore fra i quattordici e i diciotto anni riconosciuto non imputabile. Non è fondata - in riferimento agli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 (protezione dell'infanzia e della gioventù) Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 comma secondo c.p. L'art. 27 Cost., attiene soltanto alle pene e non riguarda le misure di sicurezza. Ed i centri di rieducazione per minorenni, fra cui sono da annoverare i riformatori giudiziari, sono stati istituiti proprio per sostituire lo Stato alla famiglia nella funzione educativa mentre l'inidoneità dei centri stessi allo scopo riguarda la concreta organizzazione degli stessi, ad opera della pubblica amministrazione postulando, in ultima analisi, l'intervento del legislatore.(Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 20 gennaio 1971)