Articolo 224 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Minore non imputabile

Dispositivo

Note

(1) La pena di morte è stata abolita dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v.17).

(2) A proposito di tali disposizioni è necessario fare delle osservazioni. In primo luogo, il concetto di pericolosità sociale del minore non imputabile ha ricevuto un particolare descrizione normativa dall'articolo 37, comma secondo, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, molto più ristretta di quella fino ad allora praticata. In secondo luogo, si ricordi che la Corte Costituzionale con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 della norme in esame in quanto prevedeva come obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero per almeno tre anni, in un riformatorio giudiziario. A tutt'oggi, dunque, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, in seguito alla entrata in vigore del D.P.R. di cui sopra.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 11541/2020