Articolo 238 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
Dispositivo
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (1).
Note
(1) In caso di inadempimento degli obblighi previsti l'applicazione della libertà vigilata non è automatica, in quanto risultain primisnecessario verificare i motivi del mancato versamento della cauzione.Qualora poi sia stata già prevista libertà vigilata (v.237), oltre alla cauzione, l'inadempimento dell'obbligo può determinare conseguenze. Infatti se la cauzione è stata applicata in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata il giudice può sostituire alla cauzione la colonia agricola o la casa di lavoro o il riformatorio giudiziario, se si tratta di soggetto minore. Qualora invece la cauzione sia stata aggiunta già in origine alla libertà vigilata, non è previsto nulla dalla normativa vigente, quindi si ritiene che non si riscontrino conseguenze derivanti dall'inadempimento.