Articolo 518 quaterdecies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Contraffazione di opere d'arte
Dispositivo
(1)É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.