Articolo 518 quaterdecies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Contraffazione di opere d'arte
Dispositivo
(1)É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
- chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Note
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 27673/2025
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte già punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27673 del 2 luglio 2025)
2Cass. pen. n. 42930/2022
In tema di reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente sanzionato dall'art. 518-quaterdecies, comma 1, n. 2 c.p.), la condotta di messa in circolazione dell'esemplare contraffatto, alterato o riprodotto dell'opera d'arte, dell'oggetto di antichità o dell'oggetto di interesse storico o archeologico, non richiede che lo stesso sia necessariamente fuoriuscito dalla sfera di proprietà o disponibilità del titolare. (Fattispecie relativa a sculture non autentiche date in prestito, temporaneamente e gratuitamente, ad una mostra d'arte).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42930 del 13 febbraio 2022)