Articolo 246 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Dispositivo
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa (1), al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata [64]:
Note
(1) La norma sanziona la corruzione del cittadino da parte dello straniero. Si deve in merito tenere distinte la condotta passiva del cittadino, consistente nel ricevere, farsi promettere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, e la condotta attiva dello straniero-corruttore, che dà o promette denaro o altre utilità.
(2) Si configurano qui due ipotesi di circostanze aggravanti speciali.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 100/1992
Il delitto di cui all'art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell'accordo criminoso l'imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell'imputato stesso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 100 del 9 gennaio 1992)