Articolo 246 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Dispositivo

Note

(1) La norma sanziona la corruzione del cittadino da parte dello straniero. Si deve in merito tenere distinte la condotta passiva del cittadino, consistente nel ricevere, farsi promettere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, e la condotta attiva dello straniero-corruttore, che dà o promette denaro o altre utilità.

(2) Si configurano qui due ipotesi di circostanze aggravanti speciali.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 100/1992