Articolo 253 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Distruzione o sabotaggio di opere militari

Dispositivo

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [268] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (1).

Si applica la pena dell'ergastolo:

Note

(1) Si tratta di una fattispecie speciale di danneggiamento (v.653) , dal quale si differenzia in quanto l'oggetto materiale delle condotte alternative di distruzione e sabotaggio è tassativamente rappresentato da mezzi od opere militari o comunque adibite al servizio delle Forze Armate.

(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 3744/1992

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3744 del 27 marzo 1992)