Articolo 255 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Il soggetto attivo venga identificato con l'espressione "chiunque", quindi può essere anche straniero.

(2) A norma dell'art. 15, la norma in esame deve prevalere sui titoli generici che un unico fatto criminoso può integrare.

(3) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1289/2000