Articolo 255 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Dispositivo

Chiunque (1), in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (2).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (3).

Note

(1) Il soggetto attivo venga identificato con l'espressione "chiunque", quindi può essere anche straniero.

(2) A norma dell'art. 15, la norma in esame deve prevalere sui titoli generici che un unico fatto criminoso può integrare.

(3) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1289/2000

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 255 c.p., per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato», possono intendersi — nell'ambito dell'accertamento del requisito della segretezza, demandato all'autorità giudiziaria — anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 ottobre 1977 n. 801. Fra gli atti e documenti anzidetti possono quindi rientrare anche quelli concernenti le spese riservate effettuate dai servizi segreti, cui si riferisce la direttiva n. 4012/1 del 10 gennaio 1986, sempre che gli stessi contengano elementi tali da rivelare il contesto nel quale il prelievo o la spesa si inseriscono. Nel caso di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prevista come reato dall'art. 255 c.p., la punibilità non è esclusa dal fatto che l'agente abbia operato con l'intento, poi realizzato, di produrre gli atti o documenti anzidetti all'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimento penale nel quale egli era imputato per altro reato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1289 del 2 febbraio 2000)