Articolo 258 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Dispositivo

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (1) è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259], [260] (2).

Note

(1) L'attività di spionaggio riguarda qui le notizie cosiddette riservate ovvero quelle notizie che, pur non essendo coperte dal segreto di Stato, non possono comunque, nell’interesse dello Stato essere divulgate.

(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 4240/1982

La normativa prevista nella L. 24 ottobre 1977, n. 801 attiene esclusivamente al segreto di Stato — cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità dello Stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto — e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello Stato, non possono essere divulgate. (Nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni concernenti il segreto di Stato in relazione all'illecito previsto nell'art. 258 c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4240 del 23 aprile 1982)