Articolo 260 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Dispositivo

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica (3).

Note

(1) Si ritieneclandestina, l'introduzione in un luogo che avviene evitando la sorveglianza di custodi o vigilanti, mentre avvienecon inganno, se il soggetto si avvale di mezzi fraudolenti che inducono in errore i soggetti addetti alla vigilanza.

(2) La condotta criminosa di cui al numero due implica necessariamente la volontà cosciente di detenere mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o riservate di cui si vuole evitare la divulgazione.

(3) L'ultimo comma è stato aggiunto successivamente dall’art. 7, comma 3-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 1242/2001

Ai fini della configurabilità dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 256, 260 e 261 c.p.), è legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 24 ottobre 1977 n. 801, è consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilità politica - non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1242 del 10 dicembre 2001)

2Cass. pen. n. 5262/1988

Il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio in luoghi militari o in loro prossimità, di cui all'art. 260, primo comma, n. 2, c.p. consiste nella volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per servirsene per un uso non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la mancanza o la insufficienza della prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio perché, altrimenti, sussisterebbe il tentativo del delitto di spionaggio. Infatti, la disposizione di cui all'art. 260, primo comma, n. 2 c.p. mira a reprimere alcuni contegni sospetti che si presentano oggettivamente idonei all'acquisizione di notizie segrete o riservate, di cui sia vietata la divulgazione, e punisce la oggettività di tale situazione di fatto per la pericolosità in essa insita, nonostante non risulti dimostrato che l'agente abbia inteso procurarsi notizie segrete o riservate.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5262 del 30 aprile 1988)

3Cass. pen. n. 1821/1965

Col termine «colto in possesso ingiustificato» usato nell'art. 260, n. 2, c.p., si è inteso fare riferimento alla detenzione materiale degli strumenti, collegata ad un rapporto di attualità e di immediatezza con le persone, essendo indubbio che la immediata disponibilità materiale di tali mezzi idonei allo spionaggio pone l'agente nella possibilità di servirsene per un uso vietato dalla legge, come quella di ritrarre fotografie della zona soggetta a controllo militare, che deve invece essere mantenuta segreta. Il solo fatto quindi che i mezzi siano detenuti per ragione di servizio, di ufficio, di mestiere, non vale di per sé a giustificare il possesso se di essi si faccia o s'intenda fare un uso non consentito dalla legge. L'art. 260, n. 2, c.p., intende reprimere in modo autonomo fatti nei quali si ravvisano «indizi» di una possibile attività spionistica, che di per sé non possono integrare gli estremi di un tentativo di spionaggio, giacché i mezzi possono servire anche per finalità diverse dallo spionaggio; cioè per diletto turistico, per ragioni di studio, di collezione. In questi casi, poiché l'uso di mezzi al fine di ritrarre fotografie nella zona militare pone pur sempre l'agente nella possibilità di conoscere, sia pure per ragioni diverse dallo spionaggio, il segreto militare (che la norma vuole sia tutelato nell'interesse dello Stato), il loro possesso deve ritenersi non giustificato, costituendo esso un pericolo, a meno che l'agente non dia la prova di essere stato autorizzato dalle autorità competenti a ritrarre fotografie o cineriprese della zona stessa, ovvero la prova positiva dell'uso legittimo, che di tali mezzi si vuole fare o immediatamente prima si sia fatto, non risulti aliunde dagli atti processuali.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1821 del 22 novembre 1965)