Articolo 270 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Dispositivo
(1)Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo [270] (2), arruola (3) una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui l'articolo [270], e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (4).
Note
(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.
(2) La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis.
(3) Perarruolamentos'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 22066/2020
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., in quanto compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.–Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22066 del 6 luglio 2020)
2Cass. pen. n. 23828/2019
In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, e soggetto che aderisce.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23828 del 29 maggio 2019)
3Cass. pen. n. 40699/2015
Il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto dall'art. 270 quater cod. pen., può configurarsi in forma tentata, non costituendo ostacolo alla applicazione della generale previsione di cui all'art. 56 cod. pen. la sua natura di reato di pericolo.–In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40699 del 9 ottobre 2015)