Articolo 290 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Dispositivo

Agli effetti degli articoli [276], [277], [278], [279], [289] è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (1).

Note

(1) L'articolo è stato introdotto successivamente dalla l. 11 gennaio 1947, n. 1317 (art. 2), che modificando il codice penale nella parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, ha previsto che i delitti sopra menzionati si riferiscano anche al Presidente del Senato, che ex art. 86 Cost. svolge le funzioni presidenziali in assenza del capo dello Stato.