Articolo 291 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Vilipendio alla nazione italiana
Dispositivo
Chiunque pubblicamente [266] vilipende (1) la nazione italiana (2) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [293]; c.nav. 1089].
Vilipenderesignifica manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sé indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v.44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
Note
(2) Rispetto alla norma che lo precede l'oggetto della condotta di vilipendere è lanazione italiana, da intendersi come la comunità degli italiani, rappresentativa di un'unità etica e sociale, originata dalla comunione millenaria di lingua, costumi, bisogni e aspirazioni.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 28730/2013
Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l'onore della collettività nazionale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28730 del 21 marzo 2013)