Articolo 302 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Dispositivo

Note

(1) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto al disposto dell'articolo414.

(2) Il testo originariamente prevedeva anche la punibilità con ricorso alla pena di morte, la quale però è stata abrogata, con conseguente sostituzione da parte della pena dell'ergastolo (v.17).

(3) Si ricordi che qualora l'istigazione venisse accolta e quindi il reato commesso, l'articolo in esame non trova applicazione e il soggetto agente risponde di concorso (v.110) nel reato istigato.

(4) Comma modificato dall'art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, con decorrenza dal 21 aprile 2015.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 36816/2020

2Cass. pen. n. 51942/2018

3Cass. pen. n. 46178/2015

4Cass. pen. n. 8952/1987

5Cass. pen. n. 788/1985