Articolo 302 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Dispositivo

Chiunque istiga (1) [303], [414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione (2), è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso (3), con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (4)

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Note

(1) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto al disposto dell'articolo414.

(2) Il testo originariamente prevedeva anche la punibilità con ricorso alla pena di morte, la quale però è stata abrogata, con conseguente sostituzione da parte della pena dell'ergastolo (v.17).

(3) Si ricordi che qualora l'istigazione venisse accolta e quindi il reato commesso, l'articolo in esame non trova applicazione e il soggetto agente risponde di concorso (v.110) nel reato istigato.

(4) Comma modificato dall'art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, con decorrenza dal 21 aprile 2015.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 36816/2020

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 302 cod. pen. è necessario che l'istigazione sia diretta ad un soggetto identificato e sia concretamente idonea a suscitare il proposito della commissione di uno o più delitti contro la personalità interna od internazionale dello Stato specificamente determinati, anche se non necessariamente indicati con il loro "nomen iuris".(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36816 del 27 ottobre 2020)

2Cass. pen. n. 51942/2018

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bis cod. pen.), non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51942 del 19 ottobre 2018)

3Cass. pen. n. 46178/2015

Il fatto di postare sui profili Facebook frasi o commenti a immagini cruente, proposizioni di esortazione o di incitamento, senza limitarsi a esprimere sentimenti di approvazione verso fatti di terrorismo islamico, attuati da gruppi che si ispiravano all'integralismo religioso, ma incitando a intraprendere atti sovversivi di vero e proprio terrorismo e di affermazione della violenza anche più truce e spietata, integrano il delitto di cui all'art. 302 c.p. e non quello di cui all'art. 414 c.p. di talché, nell'ipotesi della sussistenza di tali fatti, è legittimo il rigetto da parte del tribunale del riesame, della richiesta di un cittadino extracomunitario di essere rimesso in libertà.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46178 del 17 dicembre 2015)

4Cass. pen. n. 8952/1987

Il reato di cui all'art. 306 c.p. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell'art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L'esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all'art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8952 del 10 agosto 1987)

5Cass. pen. n. 788/1985

Nel reato, previsto e punito dall'art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico e cioè consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 788 del 25 gennaio 1985)