Articolo 322 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Dispositivo
Le disposizioni degli articoli [314], [314], [316], da [317] a [320] e [322], terzo e quarto comma, si applicano anche (1) (9):
Le disposizioni degli articoli [319], secondo comma (5), [321] e [322], primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Note
(1) Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.
(2) Tale numero è stato aggiunto successivamente dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3) Tale numero è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1. lett. d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5) Il riferimento all'art. 319 quaterè stato aggiunto successivamente dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che è andato di conseguenza anche a innovare in questo senso la rubrica dell'articolo in esame.
(6) Ai sensi dell'art. 7, comma 1 d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole "Comunità europee" deve intendersi come riferimento alle parole "Unione europea".
(7) L'inciso “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della l. 3 agosto 2009, n. 116.
(8) Tali numeri sono stati modificati dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(9) Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28227 del 24 maggio 2023)
2Cass. pen. n. 26969/2019
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26969 del 18 giugno 2019)
3Cass. pen. n. 9106/2013
Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9106 del 25 febbraio 2013)
4Cass. pen. n. 42701/2010
In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42701 del 1 dicembre 2010)
5Cass. pen. n. 49532/2009
Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero).–La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l'introduzione dell'art. 322 bis c.p. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49532 del 23 dicembre 2009)