Articolo 323 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze attenuanti

Dispositivo

Note

(1) La circostanza in esame è stata introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, non senza sollevare problemi di compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 62 n. 4. Si ritiene dunque plausibile un'applicazione combinata di entrambe, riferendosi rispettivamente la prima alla valutazione del fatto nella sua globalità, la seconda alle conseguenze di carattere patrimoniale.

(2) Il riferimento al reato di induzione di cui all'art. 319 quaterè stata aggiunto dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto nel codice penale tale fattispecie.

(3) Si tratta di una circostanza attenuante speciale che concerne la particolare tenuità non dell'evento, ma del fatto nel suo insieme, ed indefinita, in quanto dipendente non da un elemento preciso, ma da un valutazione complessiva delle concrete modalità di realizzazione del fatto.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

(6) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera c) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 45839/2023

2Cass. pen. n. 30148/2023

3Cass. pen. n. 8959/2023

4Cass. civ. n. 8595/2023

5Cass. pen. n. 6763/2022

6Cass. pen. n. 8733/2019

7Cass. pen. n. 30178/2019

8Cass. pen. n. 3774/2019

9Cass. pen. n. 199/2012

10Cass. pen. n. 34248/2011

11Cass. pen. n. 1898/2005

12Cass. pen. n. 26998/2003

13Cass. pen. n. 9727/1997

14Cass. pen. n. 4955/1997

15Cass. pen. n. 2620/1997

16Cass. pen. n. 1894/1997

17Cass. pen. n. 4062/1994

18Cass. pen. n. 2523/1992

19Cass. pen. n. 3431/1991