Articolo 329 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Dispositivo
Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni (1).
Note
(1) Si tratta di un'ipotesi speciale di rifiuto rispetto alla norma generale di cui all'art. 328, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo, militare o agente della forza pubblica.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 38119/2009
Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 c.p.–In tema di rifiuto o ritardo di obbedienza, la qualifica di agente della forza pubblica, che deve possedere l'autore del reato, presuppone che questi sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza, per essere tipico, deve necessariamente correlarsi all'esercizio del suddetto potere coercitivo, non potendo essere sufficiente la relazione con l'espletamento di un'attività meramente amministrativa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38119 del 25 giugno 2009)
2Cass. pen. n. 5393/2006
Tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p. sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche gli appartenenti alla polizia municipale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5393 del 13 febbraio 2006)