Articolo 338 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
Dispositivo
Chiunque usa violenza o minaccia (1) ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio (2) o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [339] (3).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso (4).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi [339] (5) (6).
Note
(1) La locuzioneviolenza o minacciacostituisce un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa
(2) La norma si caratterizza per l'impersonalità dell'organo pubblico cui la condotta violenta si rivolge comprende anche le imprese che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità.
(3) Comma modificato dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017.
(4) Comma inserito dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017.
(5) E' prevista un'aggravante speciale all'art. 7 della l. 31 maggio 1965, n. 575 nel caso in cui l'agente sia una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a duna misura di prevenzione sia durante l'esecuzione che nei tre anni successivi la cessazione.
(6) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta inapplicabile qualora il p.u. o l'i.p.s. abbia dato causa al fato preveduto, eccedendo con atti arbitrari i limi delle sue attribuzioni.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 45506/2023
Il Governo della Repubblica, in quanto organo collegiale che svolge funzioni politiche nell'assetto costituzionale, è ricompreso nella nozione di «corpo politico» di cui all'art. 338 cod. pen.–Il reato di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche quando la minaccia o la violenza sono rivolte ai danni di un singolo componente del corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora la condotta sia sorretta dalla finalità di impedimento o di turbativa dell'attività dell'intero collegio.(Vedi: Sez. 6, n. 2810 del 15/10/1994, rv. 201076-01).–E' configurabile il tentativo del delitto di minaccia ad un corpo politico quando il reato sia stato commesso mediante un processo esecutivo frazionabile. (Fattispecie nella quale la minaccia da parte dei vertici dell'organizzazione mafiosa ai danni del Governo, consistita nel prospettare l'ottenimento di benefici di varia natura quale condizione ineludibile per porre fine alla strategia «stragista» era, poi, destinata ad essere trasmessa da terzi ad esponenti del Governo, per condizionarne l'attività).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45506 del 27 aprile 2023)
2Cass. pen. n. 16487/2020
Integra il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. la minaccia rivolta al tribunale in composizione collegiale dopo la lettura della sentenza, in quanto l'organo giudicante, inteso quale corpo giudiziario, deve ritenersi ancora formalmente costituito ed insediato durante la sua permanenza all'interno dell'aula di giustizia o della camera di consiglio, anche in assenza di specifiche incombenze di competenza per il compimento di atti o l'adozione di decisioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che le minacce rivolte all'organo giurisdizionale, dopo la pronuncia della sentenza, sono punibili anche se realizzate prima della legge 3 luglio 2017 n. 105 - che ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 338 cod. pen. al fatto commesso a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dell'atto - rientrando l'alterazione del normale svolgimento delle funzioni giudiziarie ed il condizionamento della funzione pubblica esercitata nella nozione di turbativa prevista dalla norma).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16487 del 4 febbraio 2020)
3Cass. pen. n. 3828/2006
Integra il delitto di cui all'art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) la minaccia, pure contenuta in un'espressione allusiva, che sia in concreto idonea ad incutere il timore di subire un danno ingiusto, non rilevando se il destinatario resista alla minaccia. L'idoneità del comportamento intimidatorio deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto e quindi innanzitutto in relazione al contesto socio-ambientale, sicché anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se inserite in una situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e delle volontà delle persone. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del reato, peraltro aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sia dall'uso del metodo mafioso che dal fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa «Cosa nostra» nella condotta degli imputati che avevano avvicinato alcuni giudici popolari del collegio di Corte d'assise, impegnato in un dibattimento, con il pretesto della preoccupazione umanitaria per le precarie condizioni di salute dell'imputato, in cui favore avevano sollecitato la concessione di un permesso per cure, determinando l'astensione di detti giudici popolari dalla partecipazione al collegio giudicante).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3828 del 31 gennaio 2006)
4Cass. pen. n. 12450/2005
In tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare — che giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati e correlativamente esclude la proposizione del conflitto di attribuzione da parte del giudice di merito qualora dette esternazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell'esercizio concreto della funzione parlamentare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto l'esistenza del nesso funzionale tra fatto incriminato — consistente nell'aver descritto la parte offesa, nella specie un avvocato, come un faccendiere in grado di ottenere dalle autorità inquirenti di una data città favori per i propri assistiti — e la funzione parlamentare, in ragione di una serie di interventi precedenti con i quali il detto parlamentare aveva denunciato, con riferimento alla stessa città, l'esistenza di una situazione atipica caratterizzata da disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12450 del 4 aprile 2005)
5Cass. pen. n. 2636/2000
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 c.p., per «corpo» politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2636 del 1 marzo 2000)
6Cass. pen. n. 2810/1995
Ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2810 del 17 marzo 1995)