Articolo 339 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Dispositivo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli [582], [610], [612] e [635] sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio (1).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1 della legge 3 luglio 2017, n. 105.