Articolo 345 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Dispositivo

Note

(1) La locuzione per disprezzo indica il movente che deve animare il soggetto agente.

(2) Si tratta di una disposizione mista alternativa, perciò l'illecito resta unico a fronte di un'azione composita che contempli varie modalità di danneggiamento.