Articolo 362 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
Dispositivo
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. [330]-[332], [347], è punito con la multa fino a euro 103 (1).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (2).
Note
(1) La particolare esimente relativa ai responsabili delle comunità terapeutiche è stata inserita dall'art. 104 della l. 22 febbraio 1975, n. 685 in materia di stupefacenti, come poi sostituito dall'art. 32 della l. 26 aprile 1990, n. 162, e che si spiega in ragione della particolare rapporto di fiducia di norma intercorrente tra il soggetto tossicodipendente e il responsabile della struttura in cui questi sta seguendo il percorso di riabilitazione.
(2) La dottrina maggioritaria ha fortemente criticato la disposizione in esame considerandola superflua, in quanto ricalca quanto disposto dall'art. 361, dal quale si differenzia solo per il soggetto attivo qui identificato nell'i.p.s..
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 36413/2019
In tema di esame testimoniale, per sostenere l'assenza di genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l'analisi dell'affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte sd altre domande.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36413 del 26 agosto 2019)
2Cass. pen. n. 19923/2019
In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilità d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilità a querela.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19923 del 7 febbraio 2019)
3Cass. pen. n. 8937/2015
Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall'art. 362 cod. pen. la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8937 del 27 febbraio 2015)