Articolo 370 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Dispositivo

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione [367] o la calunnia [368] concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (1).

Note

(1) Si tratta di una circostanza attenuante speciale qualora il reato oggetto di simulazione o calunnia abbia natura di contravvenzione. Alcuni ritengono che, nonostante il mancato riferimento, debba applicarsi anche all'autocalunnia di cui all'art. 369.