Articolo 371 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

False dichiarazioni al difensore

Dispositivo

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

(2) Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi viene esaminato dal difensore in quanto persona informata dei fatti, o dal coindagato o coimputato in reato connesso o collegato, che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere al difensore così come consentitogli.

(3) L'oggetto della condotta incriminata sono solo le false dichiarazioni, non viene dunque considerata al reticenza.

(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 44261/2013

2Cass. pen. n. 27385/2006