Articolo 387 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Dispositivo
(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli [282] e [282] del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo [384] del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo [473], primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (2) (3).
Note
(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1): "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 18329/2025
In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex articolo 387-bis del Cp la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è infatti fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18329 del 12 marzo 2025)
2Cass. pen. n. 12442/2025
Integra il delitto previsto dall'art. 387-bis c.p. la condotta di chi, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., si avvicini volontariamente a questa, anche in occasione di un incontro casuale in un locale aperto al pubblico, dove egli già si trovava. (In motivazione, la Corte ha precisato che non occorre stabilire se il locale sia incluso tra i luoghi indicati nel provvedimento cautelare, nel caso in cui questo imponga genericamente all'imputato di tenersi lontano dalla persona offesa).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12442 del 7 marzo 2025)
3Cass. pen. n. 10389/2025
L'art. 387-bis, comma 2, c.p., nella parte in cui - nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164 - puniva l'elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall'art. 342-ter, comma 1, c.c., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell'art. 473-bis.70 c.p.c.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10389 del 12 febbraio 2025)
4Cass. pen. n. 4936/2025
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello ius escludendi e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità della sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4936 del 15 gennaio 2025)
5Cass. pen. n. 30600/2024
Con la fattispecie incriminatrice di procurata evasione il legislatore ha inteso punire autonomamente la compartecipazione nell'evasione altrui.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30600 del 4 giugno 2024)
6Cass. pen. n. 19442/2023
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l' improcedibilità per remissione della querela o l'eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19442 del 28 marzo 2023)
7Cass. pen. n. 39005/2021
Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 39005 del 29 aprile 2021)