Articolo 397 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale
Dispositivo
[In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.]