Articolo 408 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Vilipendio delle tombe

Dispositivo

Note

(1) Per "altri luoghi di sepoltura" si intendono quelli in cui si trova una tomba, un sepolcro o è seppellito un cadavere, come gli ossari di guerra, i sepolcreti provvisori etc. Non vi rientrano invece il monumento al Milite Ignoto e le tombe private autorizzate.

(2) Si considerano "cose destinate al culto dei defunti" le croci, le immagini sacre, le lampade, le fotografie, i candelabri, mentre le "cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri" sono considerate i cancelli, le mura, le porte, i monumenti.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 24271/2024

2Cass. pen. n. 43093/2021

3Cass. pen. n. 4038/1985