Articolo 544 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Uccisione di animali
Dispositivo
(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2), cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (3).
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 (4).
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp.att.).
(3) Il trattamento sanzionatorio prima previsto nei limiti di tre e diciotto mesi di reclusione è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett a), della l. 4 novembre 2012, n. 201.
(4) La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-bis; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 544-bis.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. pen. n. 22294/2025
Integra il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. la macellazione di capi di bestiame effettuata, in osservanza alle pratiche prescritte da un precetto religioso, tramite iugulazione non preceduta dallo stordimento dell'animale, in luoghi non aventi le condizioni tecnico-normative dei "macelli", in quanto la deroga prevista dall'art. 4, par. 4, regolamento CE n. 1099/2009 per la macellazione rituale è circoscritta alle modalità di uccisione dell'animale e non al luogo ove la stessa può avvenire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione del reato, non assume rilievo neppure il consumo domestico privato delle carni in tal modo ottenute, in quanto tale finalità consente solo di derogare alla disciplina sulla repressione della macellazione clandestina di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/05/2024)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22294 del 6 febbraio 2025)
2Cass. pen. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7529 del 9 novembre 2023)
3Cass. pen. n. 37847/2023
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'accertamento della non necessità dell'evento, ovvero della crudeltà, costituisce questione di fatto, censurabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen.).–Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37847 del 15 giugno 2023)
4Cass. pen. n. 8449/2020
In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).–In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020)
5Cass. pen. n. 22579/2019
Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica. (Fattispecie di omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22579 del 23 maggio 2019)
6Cass. pen. n. 49672/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.(Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell'uccisione da parte dell'imputato di un cane, essendo l'animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49672 del 30 ottobre 2018)
7Cass. pen. n. 3674/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3674 del 25 gennaio 2018)
8Cass. pen. n. 50329/2016
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 50329 del 28 novembre 2016)
9Cass. pen. n. 29543/2011
Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l'animale al fine di prestargli le dovute cure).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011)
10Cass. pen. n. 44822/2007
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di «necessità» che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.–In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del c.p., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 c.p. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 c.p., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44822 del 30 novembre 2007)