Articolo 529 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti e oggetti osceni: nozione

Dispositivo

Note

(1) Il pudore risulta essere un concetto individuato in base a criteri storico-relativistici che ne sottolineano il carattere mutevole in rapporto al tempo e allo spazio.

(2) Si tratta di una speciale causa di esclusione della punibilità per quelle opere d'arte o di scienza, che in quanto tali non sono considerate oscene. In mancanza di una definizione legislativa in grado di fare chiarezza sul concetti di opere d'arte e di scienza, la giurisprudenza ha ritenuto che le prime debbano identificarsi in quelle manifestazioni in cui vi è equilibrio tramezzo espressivo ed emozione interiore, mentre le seconde si differenzierebbero in quanto lavori culturalmente significativi, condotti con metodo scientifico.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 49550/2017

2Cass. pen. n. 37395/2004

3Cass. pen. n. 3027/1995

4Cass. pen. n. 1780/1986

5Cass. pen. n. 11696/1985

6Cass. pen. n. 3494/1985

7Cass. pen. n. 3493/1985

8Cass. pen. n. 5308/1984