Articolo 419 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Devastazione e saccheggio

Dispositivo

Note

(1) Per devastazione s'intende il danneggiamento o la distruzione tali da interessare la collettività, come ad esempio l'esplosione di un ordigno ad alto potenziale davanti ad un Commissariato di Polizia per l'indiscriminata potenza distruttiva del mezzo impiegato e per la specifica lesione dell'ordine pubblico.

(2) Le condotte sono alternative, tuttavia la loro presenza simultanea comporta un delitto unico, a patto che siano realizzate nel medesimo contesto.

(3) Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, che trova giustificazione nel maggior pericolo che deriva da fatti di devastazione o saccheggio che comportano una diminuzione dei mezzi di difesa pubblica e della sottrazione di risorse e sostentamento alle popolazioni.Tale secondo comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lett. c) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 51168/2023

2Cass. pen. n. 17494/2022

3Cass. pen. n. 6961/2022

4Cass. pen. n. 9520/2019

5Cass. pen. n. 11912/2019

6Cass. pen. n. 45646/2015

7Cass. pen. n. 37367/2014

8Cass. pen. n. 3759/2014

9Cass. pen. n. 946/2012

10Cass. civ. n. 16553/2010

11Cass. pen. n. 22633/2010

12Cass. pen. n. 20313/2010

13Cass. pen. n. 15543/2009

14Cass. pen. n. 25104/2004

15Cass. pen. n. 21845/2004

16Cass. pen. n. 26830/2001

17Cass. pen. n. 5166/1990