Articolo 433 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Dispositivo
(1)Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, L. 28 aprile 2015, n. 58.