Articolo 423 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Confisca

Dispositivo

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo [423], primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo [423], primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi (1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.