Articolo 438 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Epidemia

Dispositivo

Note

(1) I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.

(2) Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali e le piante è prevista un'apposita figura criminosa dall'art. 500.

(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v. art. 17).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 27515/2025

2Cass. pen. n. 42614/2024

3Cass. pen. n. 48014/2019