Articolo 448 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene accessorie

Dispositivo

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza [36].

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli [439], [440], [441] e [442] importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere [30] nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32] per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

Note

(1) Tale ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 poi convertito nella l. 7 agosto 1986, n. 462.