Articolo 454 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Alterazione di monete

Dispositivo

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore (1), ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Note

(1) Vengono qui perseguite le stesse condotte di cui all'articolo precedente, dal quale la disposizione in esame si distingue in quanto l'alterazione comporta una diminuzione del valore stesso delle monete.