Articolo 484 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsità in registri e notificazioni

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di reato proprio, per cui soggetti attivi solo solo coloro che sono obbligati, in virtù delle proprie attività, a tenere registri sotto il controllo dell'autorità amministrativa ovvero a indirizzare a questa le dovute notificazioni.Le registrazioni sono quelle da sottoporre all'autorità di Pubblica Sicurezza, non anche ad altre Autorità.

(2) La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un reato di falso ideologico.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 6963/2021

2Cass. pen. n. 7019/2019

3Cass. pen. n. 26580/2018

4Cass. pen. n. 3560/2008

5Cass. pen. n. 10753/2004

6Cass. pen. n. 12630/2000