Articolo 487 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Dispositivo

Note

(1) Rispetto alla disposizione precedente, qui il presupposto della condotta è il possesso del foglio in capo al soggetto attivo, sulla base di un titolo che deve trovare giustificazione nelle ragioni legate all'ufficio del pubblico ufficiale stesso.

(2) La norma in esame, a differenza della precedente, non richiede l'uso dell'atto abusivamente realizzato, quindi è sufficiente per integrare il reato in esame la mera compilazione del foglio.