Articolo 492 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Dispositivo
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi (1), quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714]-[2719].
Note
(1) Per copie autentiche si intendono quelle corredate dall'attestazione di conformità all'originale, la cosiddetta autenticazione, che deve essere apposta dall'autore dell'atto stesso. Non devono quindi essere confuse con il duplicato, che invece si verifica quando uno stesso documento viene redatto e sottoscritto in più originali.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 35814/2019
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).–La formazione della copia di un atto inesistente integra il reato di falsità materiale solo nel caso in cui la copia assuma l'apparenza di un atto originale ovvero sia idonea a documentare la falsa esistenza di un originale conforme.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 35814 del 28 marzo 2019)
2Cass. pen. n. 22694/2010
Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22694 del 14 aprile 2010)
3Cass. pen. n. 6685/1998
L'art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6685 del 8 giugno 1998)