Articolo 492 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Dispositivo

Note

(1) Per copie autentiche si intendono quelle corredate dall'attestazione di conformità all'originale, la cosiddetta autenticazione, che deve essere apposta dall'autore dell'atto stesso. Non devono quindi essere confuse con il duplicato, che invece si verifica quando uno stesso documento viene redatto e sottoscritto in più originali.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 35814/2019

2Cass. pen. n. 22694/2010

3Cass. pen. n. 6685/1998