Articolo 498 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Usurpazione di titoli o di onori

Dispositivo

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo [497], abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. [36] e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3).

Note

(1) Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49

(2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.

(3) Tale reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 31427/2012

Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all'art. 347 cod. pen. e l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli ed onori sanzionato dall'art. 498 cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a proteggere l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno da false apparenze.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31427 del 24 aprile 2012)

2Cass. pen. n. 715/1999

Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocato", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della l. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.lg. 27 gennaio 1992 n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 715 del 16 dicembre 1999)

3Cass. pen. n. 5534/1999

L'art. 498 c.p. considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione di titolo del primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità (... abusivamente portata in pubblico, ... indossa abusivamente in pubblico) in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenza determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l'ipotesi di cui al secondo comma non è necessario l'estremo della pubblicità del comportamento in considerazione del termine usato «si arroga» che si riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegittimamente titoli od onori. (Fattispecie in cui l'imputato, trovato in possesso di un biglietto da visita recante la propria foto tessera in divisa da carabiniere, con relativa dicitura e timbro datario, di manette, fondina ascellare, pistola a salve priva del tappo rosso e cartucce inesplose, era stato assolto in quanto non aveva fatto mostra in pubblico del titolo o della qualità da esso documentato; la Suprema Corte ha annullato con rinvio affinché il giudice di merito valutasse se il possesso dei detti oggetti potesse integrare o meno l'abusiva attribuzione della qualità di carabiniere).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5534 del 3 maggio 1999)

4Cass. pen. n. 11224/1995

È insindacabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione, la valutazione dei giudici di merito di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 498 c.p. nel fatto dell'apposizione di targa all'ingresso di uno studio professionale di un dottore in giurisprudenza, iscritto all'albo dei ragionieri, recante la dicitura di «dottor ragioniere» nella prima riga, e nella seconda, di commercialista. (Nella fattispecie i giudici d'appello non avevano ritenuto provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dalla volontà di ingannare la pubblica fede, ingenerando l'erronea opinione di avere la qualifica di dottore commercialista, in contrapposizione all'eventualità della buona fede dell'agente, in correlazione all'uso corrente del termine commercialista, in riferimento ad attività svolta nel campo del diritto commerciale).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11224 del 16 novembre 1995)

5Cass. pen. n. 4033/1985

Nel delitto di cui all'art. 496 c.p. (come anche in quello previsto dall'art. 495 c.p.) l'inganno è rivolto alla pubblica amministrazione e consiste in false risposte (o attestazioni) su qualità personali giuridicamente rilevanti. Si ha invece il delitto di cui all'art. 498 c.p. quando la fede della generalità dei cittadini viene tratta in inganno sia mediante la pubblica esibizione di segni distintivi di particolari uffici pubblici o di professioni protette (per le quali cioè è richiesta una speciale abilitazione dello Stato), sia mediante la pubblica auto-attribuzione di particolari titoli conferiti dalla potestà pubblica o di qualità inerenti ad alcuno degli indicati uffici o professioni.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4033 del 29 aprile 1985)

6Cass. pen. n. 3072/1985

Il reato di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 c.p., non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 stesso codice. I due reati, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3072 del 4 aprile 1985)

7Cass. pen. n. 313/1984

Nel caso di procedimento penale per usurpazione di titoli, di cui all'art. 498 c.p., qualora attraverso inserzioni su di un giornale, si sia mascherato l'esercizio della prostituzione, annunciando di esercitare l'attività di massaggiatrice e fisioterapista, il sindacato italiano terapisti della riabilitazione è legittimato a costituirsi parte civile. Infatti alle associazioni sindacali nazionali compete una legittimazione propria alla tutela giudiziaria dell'interesse collettivo del sindacato ed esse sono legittimate alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per un reato dal quale sia derivato loro un danno anche solo morale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 313 del 11 aprile 1984)