Articolo 501 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Manovre speculative su merci

Dispositivo

(1)Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità (2), in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza [c.p.p. [237], anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro [c.p.p. [253] delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo [625] del codice di procedura penale [ora [264] c.p.p.].

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità [35] e la pubblicazione della sentenza [32], [36] (3).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704 poi convertito nella l. 27 novembre 1976, n. 787.

(2) I prodotti di prima necessità sono i generi non alimentari indispensabili alla vita ordinaria, entro cui secondo parte della giurisprudenze dovrebbero essere ricomprese le case da abitazione.

(3) L'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, secondo parte della giurisprudenza, può integrare la fattispecie in esame qualora le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore possano tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o diffuso.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 35936/2025

Per la configurabilità del reato di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis c.p., è necessario che la condotta speculativa comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da determinare un serio pericolo per l'economia pubblica generale, con effetti che non si limitano ad un ambito meramente locale di mercato. La condotta deve avere una particolare capacità pervasiva ed espansiva dell'aumento dei prezzi tale da contagiare una fetta significativa di mercato. Nei casi di vendita di quantità limitate di merci, come nel caso di meno di novemila mascherine, non è integrato il reato se la condotta non pone concretamente in pericolo il mercato interno, considerando il fabbisogno nazionale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35936 del 2 ottobre 2025)

2Cass. pen. n. 36929/2020

Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis cod. pen., è necessario che la condotta speculativa, posta in essere da colui che esercita un'attività produttiva o commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da determinare - per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato - una situazione di serio pericolo e di possibile nocumento per l'economica pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in un ambito meramente locale di mercato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36929 del 16 ottobre 2020)

3Cass. pen. n. 14534/1989

Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tal condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall'art. 501 bis, c.p. nei confronti dell'andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione «mercato interno», contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un «mercato locale», però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato, essendo il fatto circoscritto alla vendita soltanto di due generi di prodotti ortofrutticoli - patate e zucchine - posta in essere da un singolo ed isolato dettagliante)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14534 del 27 ottobre 1989)

4Cass. pen. n. 2385/1983

Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione all'utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.–In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all'utilizzazione o al consumo concerna «rilevanti quantità» e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, trattandosi di circa tremila quintali di zucchero).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2385 del 18 marzo 1983)