Articolo 517 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanza aggravante
Dispositivo
(1)Le pene stabilite dagli articoli [515], [516] e [517] sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica (2) o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, del d.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Ci si riferisce a quei prodotti che hanno ottenuto le qualificazioni di “denominazione di origine protetta” (DOP) o “indicazione geografica protetta” (IGP)”.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 32260/2025
L'uso di una locuzione "tipo Parma", nell'ambito della vendita di prosciutto crudo, costituisca quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, necessario e sufficiente ai fini della sussistenza del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 517-bis c.p., e ciò a prescindere dal fatto che il cliente abbia o meno chiesto la DOP. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; con la conseguenza che per il perfezionamento del reato non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32260 del 10 settembre 2025)
2Cass. pen. n. 2617/2013
In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2617 del 6 novembre 2013)
3Cass. pen. n. 4351/2004
In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine «prosciutto di Parma» la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis c.p., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4351 del 5 febbraio 2004)