Articolo 517 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Dispositivo
(1)Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche (2) o denominazioni di origine (3) di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli [474], [474], secondo comma, e [517], secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (4).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine.
(3) La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 13767/2024
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen. (Fattispecie in tema di contraffazione di marchi di importanti aziende agricole ed identificazione della provenienza delle bottiglie).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13767 del 16 gennaio 2024)
2Cass. pen. n. 49889/2019
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del disciplinare di produzione).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49889 del 10 ottobre 2019)
3Cass. pen. n. 28354/2016
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nè esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28354 del 8 luglio 2016)