Articolo 548 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione all'aborto

Dispositivo

[Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]