Articolo 552 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Procurata impotenza alla procreazione

Dispositivo

[Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]