Articolo 556 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Bigamia
Dispositivo
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [82], [83], [106]-[116] (1), ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [86] proprio o di lei (2).
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [117], [119], [120], [122], [123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557]; c.p.p. [689] 6] (3).
Note
(1) Indipendentemente dal fatto che si tratti di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, o impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata, è necessaria per la configurabilità della norma in esame la preesistenza in capo ad uno dei nubendi di un matrimonio avente effetti civili.
(2) Si tratta di un'aggravante speciale che richiede un comportamento attivo del bigamo, non essendo quindi sufficienti la mera omissione o il silenzio. Tale condotta non deve però avvenire necessariamente attraverso artifici e raggiri.
(3) Nonostante la dottrina maggioritaria ritenga che si tratti di una causa speciale di estinzione del reato, alcuni autori ritengono che qualora il matrimonio venga dichiarato nullo non si dovrebbe parlare di estinzione, bensì di inesistenza del reato.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 25957/2015
In tema di bigamia, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 556 cod. pen., il secondo coniuge del bigamo è, insieme al primo coniuge, persona offesa del reato, poiché, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è, al tempo stesso, vittima dell'inganno posto in essere dal bigamo, sicchè, conseguentemente, ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25957 del 19 maggio 2015)
2Cass. pen. n. 331/2008
In tema di bigamia, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 556, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma della stessa disposizione sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge, con la conseguenza che in tal caso sia il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza ai sensi dell'art. 10 cod. pen..(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 331 del 4 dicembre 2008)
3Cass. pen. n. 9743/2007
È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l'ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9743 del 7 marzo 2007)
4Cass. pen. n. 23249/2003
Il reato di bigamia ha natura permanente. La permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa allorché, indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullità del primo matrimonio o dell'annullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia, sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23249 del 27 maggio 2003)
5Cass. pen. n. 3579/1982
L'erronea opinione dell'imputato di bigamia di essere libero di contrarre nuovo matrimonio, avendo ottenuto il divorzio all'estero, non costituisce errore su legge diversa da quella penale, ai sensi dell'art. 47 comma terzo c.p. bensì errore sulla legge penale che non può essere invocato dall'imputato come causa di esclusione della punibilità. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia gli effetti civili di precedenti matrimoni contratti all'estero sono da considerarsi in vigore anche se i suddetti matrimoni non siano stati trascritti nei registri dello stato civile in Italia. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia deve essere considerato legato da precedente matrimonio avente effetti civili anche colui che abbia ottenuto all'estero pronunzia di divorzio non riconosciuto in Italia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3579 del 3 aprile 1982)
6Cass. pen. n. 18/1972
Il dolo del delitto di bigamia consiste nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili, con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio avente anch'esso tali effetti. Tale elemento psicologico può essere escluso dall'errore di fatto circa la sussistenza del precedente vincolo coniugale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18 del 14 gennaio 1972)
7Cass. pen. n. 1706/1969
Il delitto di bigamia consiste nel contrarre, in costanza di matrimonio produttivo di effetti giuridici, un altro matrimonio avente anche esso effetti civili. Il reato può essere escluso soltanto dalla giuridica inesistenza o del matrimonio precedente o di quello successivo. Non è giuridicamente inesistente il matrimonio contratto sotto false generalità, onde risponde del reato di bigamia chi, legato da precedente matrimonio, ne contragga un secondo attribuendosi false generalità. Gli effetti civili del matrimonio concordatario si producono ipso iure, con efficacia dalla data di celebrazione del matrimonio dinanzi al ministro del culto cattolico, appena avvenuta la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato contratto (artt. 5, 8, 9 L. 27 maggio 1929, n. 847). È solo con questa trascrizione che si opera il trapasso del matrimonio religioso dalla sfera del diritto canonico, che ne regola la formazione, a quella del diritto civile, che ne regola gli effetti. Le ulteriori trascrizioni nei registri dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi, allorché il matrimonio sia stato celebrato in un comune diverso (art. 131 ordinamento stato civile), non hanno influenza sull'efficacia del vincolo per gli effetti civili, avendo esse soltanto natura dichiarativa e ricognitiva perché attengono esclusivamente all'accertamento dello status dei nati in ogni comune e di coloro che ivi risiedono.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1706 del 16 luglio 1969)